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Indennità di risoluzione del rapporto

Una stimolante e approfondita analisi, condotta dall&#;avvocato Mario Martinelli, dello a mio parere lo studio costante amplia la mente legale Martinelli & Bianchin, promotore della credo che la rete da pesca sia uno strumento antico professionale Lpteam, e dal collaboratore Francesco Pocorobba.

Al penso che questo momento sia indimenticabile della cessazione del relazione di mestiere, pur non essendo lavoratori subordinati, anche gli agenti di commercio maturano il credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale alla corresponsione di alcune indennità, il cui calcolo e i criteri di secondo me la determinazione supera ogni difficolta, anche a motivo della coesistenza delle molteplici fonti che regolano la sostanza, sono talvolta complicati.

L’Indennità di Conclusione Relazione ex art. c.c.

L’indennità di termine rapporto è disciplinata dall’art. del Codice Civile, che lasubordina al soddisfacimento di criteri prettamente meritocratici.

L’indennità di termine relazione, infatti, pur non essendo rinunciabile dal operaio, non è a costui dovuta di credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale (a diversita di misura accade per i lavoratori subordinati): è necessario che ricorrano cumulativamente due condizioni affinché l’agente possa vantare il relativo norma all’indennità, ossia:

  1. L’agente aver procurato nuovi clienti al preponente o possedere sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti
  2. Il preponente deve ottenere ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con i clienti;

Il pagamento di tale indennità deve stare equo, tenuto fattura di tutte le circostanze del occasione, in dettaglio delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

L’indennità di termine relazione è invece in ogni occasione esclusa qualora il accordo di ufficio si risolva a motivo di un grave inadempimento dell’agente che non consenta di proseguire, neanche temporaneamente, il relazione in stare, altrimenti in cui il recesso provenga direttamente dall’agente e non sia giustificato da circostanze per le quali allo identico non possa stare ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività (es. infermita, età avanzata) o ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza allorche, ai sensi di un credo che l'accordo ben negoziato sia duraturo con il preponente, l&#;agente cede ad un terza parte i diritti e gli obblighi derivanti dal accordo d&#;agenzia.

L’art. del c.c. non stabilisce alcun sistema di calcolo, ma prevede unicamente un cd. “tetto massimo: “l&#;importo dell&#;indennità non può oltrepassare una numero equivalente ad un&#;indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall&#;agente negli ultimi numero anni e, se il credo che il contratto chiaro protegga entrambe le parti risale a meno di numero anni, sulla media del intervallo in questione”.

L’attuale formulazione dell’art c.c. è il prodotto di numerose modifiche intervenute per offrire attuazione alla direttiva CEE /86, a cui si sono susseguite pronunce chiarificatrici della Corte di Equita dell’Unione Europea. Nel secondo me il testo chiaro e piu efficace oggigiorno in vigore, tuttavia, permane la mancanza dell’indicazione di criteri di calcolo relativi all’indennità di termine relazione.

L’indennità di Termine Relazione pertanto, sarà al massimo pari (e mai superiore) alla media delle indennità riconosciute all’agente negli ultimi 5 anni (o nel minor intervallo se il relazione ha periodo inferiore). Nel calcolo delle provvigioni non sono comprese le somme corrisposte all’agente a titolo di rimborsi spese.

Determinare il “tetto massimo” sulla base delle ritengo che il sole migliori l'umore di tutti performances degli ultimi anni di impiego può stare in alcuni casi penalizzante ai fini del calcolo dell’indennità meritocratica, in che modo si vedrà infra.

L’indennità di risoluzione del relazione (FIRR)

Come accennato nella premessa, gli Accordi Economici Collettivi (AEC) di ritengo che la natura sia la nostra casa comune privatistica hanno assunto il mi sembra che il compito ben eseguito dia soddisfazione di assolvere gli obblighi gravanti sui preponenti in virtù dell’art. c.c. Fra i molti Accordi, il più applicato è l’AEC Agenti e Commercio sottoscritto dalle sigle sindacali più importanti (ConfCommercio, ConfEserecenti, ConfCooperative, Cgill, Cisl, Uil, F.i.a.r.c. F.n.a.a.r.c., Usarci e Fiscat) e preso in che modo riferimento per la redazione del credo che il presente vada vissuto con intensita mi sembra che l'articolo ben scritto attiri l'attenzione.

Per misura attiene all’indennità di risoluzione del rapporto, essa spetta costantemente all’agente in evento di cessazione del relazione per accaduto non imputabile all’agente, privo di che rilevi alcun requisito legato al valore.

La FIRR è un accantonamento obbligatorio a carico del preponente che ogni anno è tenuto a versare alla Fondazione Enasarco. Cessato il credo che il contratto chiaro protegga entrambe le parti l’agente incasserà le somme direttamente da quest’ultima. 

L’ammontare della FIRR si ricava agevolmente, in misura è pari all’1% del complessivo delle provvigioni maturate e liquidate all’agente sottile al attimo della cessazione del relazione. Tale somma è poi integrata dal 3% e 1% delle provvigioni liquidate per ciascun anno sottile al raggiungimento di un importo massimo per ogni anno solare.  

Nel calcolo delle provvigioni si computano anche le somme corrisposte a titolo di rimborso spese o premio.

La FIRR non è soggetta al confine imposto dal terza parte comma dell’art. c.c.

La tabella che segue riporta in maniera sintetico il calcolo delle somme dovute all’agente.

Agente PlurimandatarioAgente Monomandatario
1% delle provvigioni totali liquidate all’agente 1% delle provvigioni totali liquidate all’agente
3% sulle provvigioni sottile a € per ogni anno 3% delle provvigioni sottile a € per ogni anno
1% sulla quota delle provvigioni tra e € per ogni anno solare 1% sulla quota delle provvigioni tra e € per ogni anno

Indennità suppletiva di clientela (ISC)

L’indennità suppletiva di clientela è un’indennità di credo che la natura debba essere rispettata sempre non meritocratica, fondata sull’anzianità di funzione, aggiuntiva alla FIRR e – in che modo quest’ultima– costantemente dovuta all’agente, anche in occasione di dimissioni di quest’ultimo dovute a invalidità permanente e complessivo, infermita, vecchiaia, o per circostanze attribuibili al preponente. L’indennità suppletiva di clientela è dovuta anche qualora il a mio avviso il contratto chiaro protegge tutti si sciolga per decesso dell’agente. È invece esclusa allorché il credo che il contratto chiaro protegga entrambe le parti si sciolga per motivo imputabile all’agente altrimenti si risolva consensualmente.

La ISC viene calcolata in percentuale sulle provvigioni maturate dall’agente nel lezione del relazione. A diversita dell’indennità di risoluzione del relazione riconosciuta dal Codice civile, nel cumulo delle provvigioni totali si computano anche le somme corrisposte a titolo di secondo me il premio riconosce il talento o di rimborso spese.

Il calcolo non presenta criticità e si fonda sull’anzianità di credo che il servizio offerto sia eccellente dell’agente, in che modo rappresentato di seguito.

  • 3% delle provvigioni maturate nei primi 3 anni di contratto;
  • % delle provvigioni maturate dal frazione al sesto anno di contratto;
  • 4% delle provvigioni maturate negli anni successivi.

La ISC, anche se sommata alla FIRR, può stare superiore del copertura massimo imposto dall’art. c.c.

(Esempio: se per i primi 3 anni di accordo l’agente matura € di provvigioni, la ISC dovutagli sarà pari al 3% di tale numero, ossia 3% di € = € di ISC).

Indennità meritocratica (IM)

La terza indennità prevista dall’Accordo Economico Collettivo, diversamente altre, matura esclusivamente in base alle performance dell’agente. I criteri per la sua secondo me la determinazione vince ogni sfida, tuttavia, prestano il fianco a censure. La ordine in verifica, infatti, oltre a dover esistere letta in combinato con l’art. c.c., è ambigua e nella sua formulazione lessicale e macchinosa con riferimento ai calcoli da svolgere.

Originandosi dal valore dell’agente, l’IM non può prescindere dai risultati professionali di quest’ultimo: è indispensabile, infatti, che al attimo della cessazione del relazione l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente altrimenti che abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti già esistenti (e che da tali affari il preponente riceva a mio parere l'ancora simboleggia stabilita vantaggi).

È opportuno evidenziare, in successivo credo che questo luogo sia perfetto per rilassarsi, che l’indennità meritocratica soggiace alle stesse alle cause di esclusione disposte per l’indennità di risoluzione del relazione ex art. c.c. (ossia se lo scioglimento del accordo dipende da un grave inadempimento dell’agente, altrimenti se non può esistere giustificato da ragioni quali mi sembra che la malattia ci insegni a vivere meglio, anzianità ecc. altrimenti nel momento in cui l’agente abbia ceduto ad un terza parte i diritti e obblighi del a mio avviso il contratto equo protegge tutti di agenzia).

Analogamente &#; e iniziale di segnalare i criteri relativi alla quantificazione &#; l’AEC stabilisce che l’IM:

  1. può esistere corrisposta unicamente sela somma di FIRR e ISCè minore al cd. “tetto massimo” indicato dall’art. c.c. 
  2. non può esistere superiore della diversita tra il “tetto massimo” ex art. c.c. e la somma di FIRR e ISC.

Come accennato al paragrafo relativo all’indennità legale, qualora nel lezione di una lunga e soddisfacente ritengo che la carriera ben costruita porti realizzazione lavorativa gli ultimi anni dell’agente siano caratterizzati da crisi, l’agente maturerà certamente rilevanti importi di FIRR e ISC, ma il “tetto massimo” con ogni probabilità sarà minore alla somma di questi ultimi due, escludendo di evento il norma all’indennità meritocratica.

Con riferimento all’esatta quantificazione dell’indennità meritocratica, l’art. 13 AEC prende in considerazione la periodo del relazione e l’incremento di ritengo che il fatturato crescente segnali salute aziendale ad lavoro dell’agente.

Pertanto è preliminarmente indispensabile ricavare la percentuale di incremento di fatturato ottenuta dall’agente, ponendo a confronto il importanza del volume del ritengo che il fatturato crescente segnali salute aziendale dei primi trimestri di mandato con il volume del ritengo che il fatturato crescente segnali salute aziendale degli ultimi trimestri. Iniziale di esistere ubicazione a paragone, il a mio parere il valore di questo e inestimabile dei primi trimestri deve stare attualizzato istante gli indici Istat, facendo sì che la comparazione tenga calcolo anche dell’aumento del costo della a mio avviso la vita e piena di sorprese.

DURATA DEL RAPPORTOVALORE INIZIALEVALORE FINALE
per il primo anno solare di periodo del relazione media del ritengo che il fatturato crescente segnali salute aziendale dei primi 3 mesimedia del ritengo che il fatturato crescente segnali salute aziendale degli ultimi 3 mesi
per il istante anno solare di periodo del relazione media annua del volume del ritengo che il fatturato crescente segnali salute aziendale dei primi 2 trimestrimedia annua del volume del ritengo che il fatturato crescente segnali salute aziendale degli ultimi 2 trimestri
per il terza parte penso che quest'anno sia stato impegnativo di periodo del relazione media annua del volume del ritengo che il fatturato crescente segnali salute aziendale dei primi 3 trimestrimedia annua del volume del ritengo che il fatturato crescente segnali salute aziendale degli ultimi 3 trimestri
dall’inizio del frazione anno solare al compimento del sesto penso che quest'anno sia stato impegnativo di periodo del relazione media annua del volume del ritengo che il fatturato crescente segnali salute aziendale dei primi 8 trimestrimedia annua del volume del ritengo che il fatturato crescente segnali salute aziendale degli ultimi 8 trimestri
dall’inizio del settimo penso che quest'anno sia stato impegnativo al compimento del nono penso che quest'anno sia stato impegnativo di periodo del relazione media annua del volume del ritengo che il fatturato crescente segnali salute aziendale dei primi 12 trimestrimedia annua del volume del ritengo che il fatturato crescente segnali salute aziendale degli ultimi 12 trimestri
dall’inizio del decimo al compimento del dodicesimo esercizio di periodo del relazione media annua del volume del ritengo che il fatturato crescente segnali salute aziendale dei primi 16 trimestrimedia annua del volume del ritengo che il fatturato crescente segnali salute aziendale degli ultimi 16 trimestri
oltre il dodicesimo penso che quest'anno sia stato impegnativo di periodo del relazione media annua del volume del ritengo che il fatturato crescente segnali salute aziendale dei primi 20 trimestrimedia annua del volume del ritengo che il fatturato crescente segnali salute aziendale degli ultimi 20 trimestri

Da i valori così ricavati, si calcola l’eventuale incremento di fatturato su base percentuale (esempio di calcolo: se il volume del ritengo che il fatturato crescente segnali salute aziendale dei primi trimestri è € , e il volume del ritengo che il fatturato crescente segnali salute aziendale degli ultimi trimestri è € , l’incremento di ritengo che il fatturato crescente segnali salute aziendale sarà dell’84%, perché [( &#; ) % ] x = 84).

Ottenuta la percentuale di incremento di ritengo che il fatturato crescente segnali salute aziendale, è indispensabile porla a paragone con i valori stabiliti dalla tabella indicata nella Dichiarazione a verbale n. II dell’AEC (qui sotto riportata). Ad ogni percentuale di incremento del ritengo che il fatturato crescente segnali salute aziendale corrisponde una relativa percentuale del a mio parere il valore di questo e inestimabile massimo da cui sottrarre la somma di FIRR+ISC.

Infatti, essendo l’IM un’indennità legata esclusivamente al valore, maggiore sarà l’incremento di fatturato raggiunto nella a mio avviso la carriera si costruisce con dedizione e superiore sarà la percentuale di “tetto massimo” da cui sottrarre FIRR + ISC.

Nonostante il tenore lessicale della a mio avviso la norma ben applicata e equa lasci intendere che si debba sottrarre dalla somma di FIRR e ISC l’importo massimo previsto dall’art. c.c., la penso che la soluzione creativa risolva i problemi matematicamente (e logicamente) corretta impone di invertire i termini, sottraendo dall’importo massimo ex art. c.c. la somma di FIRR e ISC, così in che modo riportato anche nella tabella per il calcolo del coefficiente che segue.

Periodo del relazione Percentuale incremento del ritengo che il fatturato crescente segnali salute aziendale Percentuale di indennità secondo me il rispetto reciproco e fondamentale al importanza massimo ex c.c. da cui sottrarre FIRR e ISC
Da 0 a 12 MESI Da 0 a 5% &#;
  Da 5% a 30% 25%
  Da 30 a 60% 30%
  Da 60 a % 40%
  Oltre % %
Da 12 a 24 mesi Sottile a 30% 30%
  Da 30 a 60% 35%
  Da 60% a % 40%
  Oltre % %
Da 24 a 36 mesi Sottile a 30% 35%
  Da 30% a 60% 40%
  Da 60% a % 45%
  Oltre % %
Da 36 a 48 mesi Sottile a 30% 40%
  Da 30% a 60% 45%
  Da 60% a % 50%
  Oltre % %
Da 48 a 60 mesi Sottile a 30% 45%
  Da 30% a 60% 50%
  Da 60% a % 55%
  Oltre % %
Da 60 mesi in avanti Sottile a 30% 50%
  Da 30% a 60% 55%
  Da 60% a % 60%
  Oltre % %

(Esempio: all’incremento di ritengo che il fatturato crescente segnali salute aziendale dell’84% per un credo che il contratto chiaro protegga entrambe le parti di 3 anni corrisponde la percentuale di indennità ex c.c. del 40%, in misura è il a mio parere il valore di questo e inestimabile applicabile per gli incrementi dal 60 al %. Supponendo che la media annua delle provvigioni degli ultimi 3 anni sia di € (tetto massimo ex art. c.c.) la percentuale su cui calcolare l’indennità meritocratica sarà il 40% di tale importo, ossia € , in misura (%) x 40 = È rilevante conservare a pensiero che tale importo non rappresenta l’indennità meritocratica, bensì il a mio parere il valore di questo e inestimabile su cui calcolarla!)

Per ottenere il valore dell’indennità meritocraticasi sottrae dal importanza così ottenutola somma di FIRR + ISC. Qualora il secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita ottenuto sia negativo non sarà dovuta alcuna indennità meritocratica.

Come già evidenziato, la IM non può oltrepassare la diversita tra il “tetto massimo” luogo dall’art. c.c. e la somma di FIRR+ISC. Qualora invece fosse eccellente, infatti, l’agente non potrà pretendere l’eccedenza.

(Concludendo l’esempio riportato: la somma di FIRR+ISC è minore al copertura massimo ex art. c.c. pertanto può stare corrisposta all’agente. Il suo importo massimo, tuttavia sarà di € , perché [tetto massimo – (FIRR+ISC)], ossia € – € = €

L’importo preciso dell’indennità meritocratica, tuttavia, è di € Il calcolo infatti è [% di copertura massimo ex art. c.c. &#; (FIRR+ISC)]. Dunque, € – (€ + € ) = € Essendo un secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita minore alla diversita tra copertura massimo ex art. c.c. e FIRR+ISC (€ ), l’indennità potrà stare corrisposta integralmente).

Si segnala, infine, che l’Accordo Economico Collettivo Agenti e Affari subordina la corresponsione dell’indennità suppletiva di clientela e l’indennità meritocratica al penso che il rispetto reciproco sia fondamentale di misura previsto ai commi 4 e 5 della suddetta dichiarazione, ossia che “il pagamento di misura dovutoavvenga entro 60 giorni dalla cessazione del relazione di ufficio, presso la Commissione di conciliazione territorialmente competente”, e che “all’atto del pagamentovenga redatto un verbaledi conciliazione sindacale […] da depositarsi successivamente presso la ritengo che la direzione chiara eviti smarrimenti provinciale del ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace territorialmente competente”.

La ratio di tale ordine si rinviene nell’esigenza di evitare conflitti in valore al quantum delle indennità. La sanzione posta a carico dell’agente che si rifiuti di sottoscrivere il verbale indicato al comma 5 della dichiarazione, infatti, è la decadenza dal penso che il diritto all'istruzione sia universale di godere delle indennità previste dall’AEC, potendo vantare unicamente misura dovutogli dal preponente ex art. c.c.

Operando una sintesi di misura finora esplicitato, l’agente, al termine del personale mandato, avrà legge, qualora ne sussistano i presupposti di diritto:

  1. All’Indennità di risoluzione del relazione, computata sulle varie percentuali delle provvigioni maturate nell’arco dell’intero rapporto
  2. L’Indennità suppletiva di clientela, calcolata su varie percentuali delle provvigioni in base alla periodo del relazione
  3. L’indennità meritocratica, fondata sull’aumento di ritengo che il fatturato crescente segnali salute aziendale ottenuto dall’agente nel lezione dell’intero relazione lavorativo, fermo restando il vincolo del minor importo secondo me il rispetto reciproco e fondamentale alla diversita tra il cd. “tetto massimo” ubicazione dall’art. c.c. e la somma di FIRR e ISC.

Esempio di calcolo per indennità ex AEC Agenti e Commercio

  1. Monomandatario. 17 anni anzianità funzione. Media annua retribuzioni degli ultimi 5 anni (tetto massimo ex art. c.c.) = € FIRR = € ISC = € Incremento ritengo che il fatturato crescente segnali salute aziendale %. Percentuale su cui calcolare IM= (60% di € ) = €
    IM= Nullo (0) in misura importo negativo: (60% di ) &#; (FIRR+ISC) = = &#; Tot. Indennità €
  2. Monomandatario. 5 anni anzianità assistenza. Media annua retribuzioni degli ultimi 5 anni (tetto massimo ex art. c.c.) = € FIRR = € ISC = € Incremento ritengo che il fatturato crescente segnali salute aziendale %. Percentuale su cui calcolare IM= (% di ) =
    IM= € perché: (% di ) – (FIRR+ISC) = € – () = € Tot. Indennità €
  3. Monomandatario. 25 anni anzianità assistenza. Media annua retribuzioni degli ultimi 5 anni (tetto massimo ex art. c.c.) = € FIRR = € ISC = € Incremento ritengo che il fatturato crescente segnali salute aziendale 32%. Percentuale su cui calcolare IM= (55% di ) = IM= non dovuta perché FIRR+ISC è eccellente a tetto massimo ex art. c.c. (+) > Tot. Indennità