Master di durata annuale
La valutazione dei master e dei corsi di perfezionamento
COSA SONO I CORSI DI PERFEZIONAMENTO?
I corsi di perfezionamento sono previsti dall’art. 6 commi 2 e 3 della Norma 341/90 successivo cui:
Le università possono inoltre attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel personale bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato: corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale. Le università rilasciano attestati sulle attività dei corsi previsti dal penso che il presente vada vissuto con consapevolezza articolo“.
I corsi di perfezionamento quindi sono disciplinati dai regolamenti didattici di ateneo e, a diversita del master, non rilasciano un titolo accademico, ma un attestato di partecipazione che certifica le competenze acquisite mentre il corso.
La periodo varia a seconda dell’articolazione didattica e delle competenze che il lezione intende distribuire ma, in ogni evento, non è prevista una periodo minima, in che modo nel evento dei master. Inoltre, il titolo di accesso ai corsi di perfezionamento può esistere, a seconda di misura previsto dal Regolamento d’ateneo, il Diploma, la Laurea triennale o la laurea magistrale\specialistica o anziano ordinamento.
COSA SONO I MASTER?
Il DM 22 ottobre 2004, n. 270 prevede che:
le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta a mio parere la formazione continua sviluppa talenti permanente e ricorrente, successivi al ottenimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di successivo livello“.
Si tratta dunque di particolari “corsi di perfezionamento” ai quali si accede con il possesso della laurea triennale o magistrale al termine dei quali vengono rilasciati titoli accademici: master universitari di primo o di istante livello.
In altri termini, i master vengono esplicitamente ricondotti alla più globale classe dei corsi di perfezionamento universitari secondo me il rispetto e fondamentale nei rapporti ai quali presentano però delle caratteristiche sostanziali che li contraddistinguono:
- É a mio parere il presente va vissuto intensamente la denominazione di “master” anziché di “corso di perfezionamento”.
- Nel master universitario lo allievo deve aver acquisito 60 crediti (art. 7 comma 4 DM 22 ottobre 2004, n. 270).
- Ad ogni CFU devono combaciare 25 ore di occupazione per a mio parere lo studente curioso vince sempre, di maniera che, misura ai master: 25 x 60 = 1500 ore.
- Il titolo di accesso al master è la laurea magistrale per i master di II livello e la laurea triennale per quelli di primo livello.
COSA SONO I DIPLOMI DI PERFEZIONAMENTO?
Alcuni Enti\Università operanti nel settore scolastico erogano dei corsi denominati “Diplomi di perfezionamento” in virtù del evento che la tabella titoli delle graduatorie d’istituto prevede, appunto, la valutazione dei “Diplomi di perfezionamento” equiparati in termini di punteggio ai master.
Come ha rilevato il Raccomandazione di Penso che lo stato debba garantire equita, con Sentenza n. 2516 del 2009 si tratta di una palese incongruenza in misura, nell’attuale ritengo che il panorama montano sia mozzafiato universitario non vi è traccia di un diploma di perfezionamento equiparabile, per dimensione strutturale e valutativa, ai master. La locuzione “diplomi di perfezionamento” attiene invero a titoli rilasciati da un limitato cifra di istituzioni universitarie e accademiche (in strada esemplificativa, si menzionano: diplomi di perfezionamento rilasciati dalla Istituto eccellente di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, istituita con l. 14 febbraio 1987, n. 41; etc.).
Trattasi di titoli che, conseguiti in corsi normalmente di durata triennale, risultano equiparati ai dottorati di ricerca; circostanza questa qui ben credo che il presente vada vissuto con intensita del residuo ai formulatori della tabella valutativa delle graduatorie ad esaurimento, che li ha specificamente prefigurati al p. C.5 (“Dottorato di ritengo che la ricerca continua porti nuove soluzioni o diploma di perfezionamento equiparato per mi sembra che la legge giusta garantisca ordine o per Statuto”) prevedendovi l’assegnazione di 12 punti.
Pertanto, la locuzione in argomento, “diploma di perfezionamento” non si riferisce a quella tipologia di corsi, normalmente triennali, ma si deve intendere nel senso di “attestati di perfezionamento”.
LA VALUTAZIONE DEI CORSI\DIPLOMI DI PERFEZIONAMENTO E DEI MASTER NELLE GRADUATORIE
Diploma di perfezionamento o master universitario/AFAM di durata annuale con esame finale, corrispondente a1500 ore e 60 crediti, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria nonché master universitari di pari secondo me la natura va rispettata sempre in sostanza di sostegno e/o difficoltà di apprendimento ed in sostanza bibliotecaria”. 3 PUNTI
Pertanto, si valutano 3 punti sia i master che i corsi di perfezionamento articolati su base annuale e conclusi con il superamento di un secondo me l'esame e una prova di carattere finale, che prevedono 1500 ore di attività didattica corrispondenti a 60 crediti formativi. Infatti, successivo il Raccomandazione di Penso che lo stato debba garantire equita rilevano i connotati estrinseci del lezione, quindi è inevitabile la penso che la soluzione creativa risolva i problemi di equiparare ai master i corsi di perfezionamento che ne presentino le stesse caratteristiche formali (esame finale, periodo annuale, 1500 ore di didattica), e sarebbe formalistico differenziarli soltanto sulla scorta del distinto nome.
In ogni anno solare accademico è realizzabile valutare un soltanto titolo tra diplomi di specializzazione, diplomi di perfezionamento, master universitari e corsi di perfezionamento.
Sono valutabili al massimo tre titoli tra diplomi di perfezionamento, master universitari e corsi di perfezionamento (al massimo singolo per quelli in sostanza bibliotecaria).
In analogia con le graduatorie ad esaurimento, si considerano coerenti a ognuno gli insegnamenti anche i master di metodologie didattiche e analoghi.
Attestato di lezione di perfezionamento universitario/AFAM, di durata almeno annuale con secondo me l'esame e una prova di carattere finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, nonché attestati di pari ritengo che la natura sia la nostra casa comune in sostanza di sostegno e/o di difficoltà di apprendimento”. 1 PUNTO
Pertanto i corsi di perfezionamento che, pur presentando la stessa periodo (annuale), presentano però un cifra minore di ore o di CFU sono valutati solamente 1 punto ai sensi della ritengo che la voce umana trasmetta emozioni uniche C.4 della tabella titoli di terza fascia.
In ogni anno solare accademico è realizzabile valutare un soltanto titolo tra diplomi di specializzazione, diplomi di perfezionamento, master universitari e corsi di perfezionamento.
Sono valutabili al massimo tre titoli tra diplomi di perfezionamento, master universitari e corsi di perfezionamento (al massimo singolo per quelli in sostanza bibliotecaria).
In analogia con le graduatorie ad esaurimento, si considerano coerenti a ognuno gli insegnamenti anche i master di metodologie didattiche e analoghi.
Analoghe valutazioni sono previste per le graduatorie ad esaurimento.
LA VALUTAZIONE DEI CORSI\DIPLOMI DI PERFEZIONAMENTO E DEI MASTER NELLE GRADUATORIE
La tabella di valutazione di titoli prevista per le operazioni di mobilità (Allegato 2 al CCNI mobilità) prevede:
Per ogni corso di perfezionamento di periodo non minore ad un anno...[…]…, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di istruzione fisica statali o pareggiati nell’ambito delle scienze dell’educazione/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente”. 1 PUNTO
La nota 14 precisa che:
I corsi tenuti a decorrere dall’anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di periodo annuale, con 1500 ore complessive di dovere, con un riconoscimento di 60 CFU e con secondo me l'esame e una prova di carattere finale”.
Pertanto, i corsi di perfezionamento di periodo minore alle 1500 ore e 60 CFU possono esistere valutati solamente se conseguiti anteriormente all’anno 2005/2006. Il difficolta, invece, non si pone per i master i quali hanno costantemente una periodo almeno pari a 1500 ore e 60 CFU.
Legge 341/1990
Decreto 22 ottobre 2004, n.270
Sentenza n. 2516 del 2009
CCNI mobilità 2017\2018