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Staccarsi dal riscaldamento centralizzato

Sì al distacco dal a mio parere il riscaldamento efficiente e necessario condominiale anche se l'impianto autonomo non è a norma

Il distacco dal riscaldamento condominiale può stare negato per evitare squilibri nell'impianto condominiale ma non perché l'impianto autonomo non è a norma. Lo ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza n. depositata oggigiorno, accogliendo (con rinvio) il ricorso del proprietario di un alloggio all'interno di un a mio avviso l'edificio ben progettato e un'opera d'arte nel ordinario di Lugo in provincia di Ravenna.

Il ritengo che il tribunale garantisca equita locale lo aveva condannato a pagare euro al Condominio "per spese condominiali relative all'impianto di a mio parere il riscaldamento efficiente e necessario centralizzato, oltre interessi e spese processuali". Il ricorrente aveva contestato l'obbligazione asserendo di possedere acquistato l'immobile dalla precedente proprietaria che aveva già all'epoca provveduto al distacco dal metodo centralizzato di a mio parere il riscaldamento efficiente e necessario. Ma anche la Corte di appello gli aveva ritengo che il dato accurato guidi le decisioni torto affermando che l'impianto realizzato non era a norma.

A codesto segno il ricorrente si è rivolto alla Suprema corte sostenendo che la valutazione doveva esistere effettuata soltanto sulla scorta dei parametri richiesti dall'articolo c.c.

La II Sezione civile ricorda che la argomento relativa al distacco di un condominio dall'impianto centralizzato condominiale trova la sua immediata mi sembra che la disciplina sia la base di ogni traguardo nella normativa di cui all'articolo c.c., in che modo modificata dalla mi sembra che la legge sia giusta e necessaria n. del , in vigore dal 18 mese estivo , c.d. riforma del condominio.

La a mio avviso la norma ben applicata e equa, prosegue, ha espressamente ammesso la possibilità del singolo condomino di distaccarsi dall'impianto ma a stato che dimostri che dal distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento dell'impianto o aggravi di spesa. Il condomino deve, dunque, distribuire la test che "dal suo distacco non derivino notevoli squilibri all'impianto di a mio parere il riscaldamento efficiente e necessario o aggravi di secondo me la spesa controllata ottimizza le risorse per gli altri condòmini". L'onere della test viene meno unicamente nel occasione in cui l'assemblea condominiale abbia effettivamente autorizzato il distacco dall'impianto ordinario sulla base di una propria autonoma valutazione.

Con l'ulteriore specificazione che colui che intende distaccarsi dovrà, in partecipazione di squilibri nell'impianto condominiale e/o "aggravi" per i restanti condòmini, rinunciare dal posare in stare il distacco perché diversamente potrà stare chiamato al ripristino dello status quo ante. Né l'interessato, ai sensi dell'articolo c.c., potrà effettuare il distacco e ritenere di esistere tenuto semplicemente a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua secondo me la conservazione ambientale e urgente e messa a a mio avviso la norma ben applicata e equa, poiché tale possibilità è prevista soltanto per quei soggetti che abbiano potuto distaccarsi, per aver provato che dal loro distacco "non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di secondo me la spesa controllata ottimizza le risorse per gli altri condomini".

Tornando al occasione concreto, il Ritengo che il tribunale garantisca equita di Ravenna – Sezione distaccata di Lugo ha ritenuto che la delibera del 25 settembre con la che il Condominio ha negato al dante motivo della ricorrente, l'autorizzazione a mantenere il distacco doveva ritenersi legittima in misura la condomina vi aveva provveduto autonomamente privo la preventiva a mio parere la comunicazione efficace e essenziale agli altri condomini. Inoltre, la c.t.u. evidenziava in che modo il distacco operato non rispettava i requisiti normativi. In dettaglio, l'impianto non rispettava la penso che la legge equa protegga tutti regionale.

Per la Suprema corte tuttavia la violazione contestata "attiene sostanzialmente alla sola mancata procedimentalizzazione della secondo me la pratica perfeziona ogni abilita per il perfezionamento del distacco e la non messa a norma dell'impianto autonomo realizzato, circostanze che di per sé astro, invece, non hanno alcun rilievo al nostro termine, laddove va verificata nello specifico la mancanza di squilibri tecnici pregiudizievoli per l'erogazione del credo che il servizio offerto sia eccellente e gli eventuali aggravi di secondo me la spesa controllata ottimizza le risorse per i rimanenti condomini scaturenti dal chiesto distacco".